A chi è rivolto
Descrizione
Descrizione del procedimento e riferimenti normativi. L'art. 30 comma 5 del d.P.R. 380/2001 dispone che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
Come fare
Chi può presentare l’istanza
Il deposito può essere effettuato dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, o dal possessore dell'immobile interessato, o da un tecnico professionista incaricato dal medesimo tramite procura speciale-delega.
A chi deve essere presentata
Al SUE competente in cui è situato il terreno da frazionare.
Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Come deve essere presentata
L'istanza può essere presentata:
- in modalità cartacea direttamente all’ufficio protocollo oppure tramite servizio postale;
all'istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 3 copie (in caso di frazionamento) oppure 2 copie (in caso di tipo mappale);
- in modalità telematica attraverso tramite PEC.
Si rammenta, inoltre, che nel caso di atti di aggiornamento inviati all'Agenzia delle Entrate, Uffici provinciali – Territorio, in via telematica, l'ufficio provvede ad accertarne l'avvenuto deposito in Comune, in base agli elenchi inviati dalla medesima.
Cosa serve
Deposito di frazionamento
Per richiedere l'attestazione dell'avvenuto deposito di frazionamento occorre presentare la seguente richiesta corredata dei necessari documenti:
- Modello principale
- Modello allegato (sottomodello)
Allegati:
- Atto aggionramento catastale
- Documento di identità del cointestatario
- Documento di identità del professionista
- Documento di identità del titolare
- Documento d'identità dell'Impresa
Cosa si ottiene
Deposito Frazionamento Terreni
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Condizioni di servizio
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
L'attestazione di avvenuto deposito del frazionamento verrà rilasciata, previa verifica, entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvenuto deposito.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 16/02/2023