Il Vincolo idrogeologico sottopone a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione rilasciata da Regione e Comuni.
Le aree soggette a vincolo idrogeologico sono localizzate nel territorio di tutte le province piemontesi, principalmente nelle aree montane e collinari e possono essere boscate o non boscate.
Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione.
La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione per l’esecuzione di interventi di modificazione e trasformazione d’uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico è stata definita dalla D.D. n. 368 del 07.02.2018 (Allegato A ), in vigore dal 17.03.2018.
Il rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. n. 45/1989 compete a Regione e Comuni:
- Regione: autorizzazione per interventi che interessano superfici superiori a 5.000 m2 o volumi di scavo superiori a 2.500 m3 e per interventi che si sviluppano sul territorio di più comuni.
- Comuni: autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 5.000 m2 o volumi di scavo fino a 2.500 m3.
Sono inoltre di
competenza regionale (art. 63 della
l.r. 44/2000) le autorizzazioni relative a:
- opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) di competenza dello Stato;
- impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
- interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
I soggetti privati, singoli o associati, titolari dell'autorizzazione, sono tenuti al
versamento di un deposito cauzionale di € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000 a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate (
art. 8, comma 1 della l.r. 45/1989).
Domanda di svincolo deposito cauzionale.
Al fine del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di competenza regionale è necessario
compilare il modello di domanda corredato di marca da bollo (salvo casi di esenzione). Le domande devono essere inviate al
Settore Tecnico Regionale territorialmente competente (come indicato nel modello stesso) e
non al Settore Foreste.
Autorizzazione per l’esecuzione di interventi di modificazione e trasformazione d’uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
L.R. 45/89 - VINCOLO IDROGEOLOGICO