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Richiesta accesso atti amministrativi

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Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.


A chi è rivolto

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Descrizione

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.

Come fare

Il diritto di accesso formale può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese.....) che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia (non sono ammesse, ad esempio, richieste di visione per mera curiosità o generiche). Sulla domanda deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda. La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente: Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente. Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione. Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione. Rifiuto: la domanda non può essere accolta. La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione. Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi o in qualità di legale rappresentante, si precisa che le eventuali deleghe di rappresentanza possono essere prodotte anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Cosa serve

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Cosa si ottiene

Richiesta accesso atti amministrativi

Tempi e scadenze

su appuntamento

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Richiesta accesso agli atti (195,04 KB)
Modulo relativo alla domanda di richiesta accesso agli atti

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 18/09/2023


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